Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Montefalco

 

Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore: 1 Gennaio 1999
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo: Regolamento ICI - N° articoli: 16


Art. 1 .- OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.


Art. 2 .- ALIQUOTE

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 6 del Decreto, entro i limiti minimo e massimo dallo stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:

a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico finanziario,. motivati con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;

b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale.


Art. 3 .- DETRAZIONI

1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale. nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti con particolare considerazione:

a) delle effettive esigenze dì acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne l'equilibrio economico finanziario, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo;

b) delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


Art. 4 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NOTI COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917. destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16. lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà di diritto reale di godimento o in qualità di locatari o finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7. comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso. agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta, dall'art. 11 dello stesso  decreto 460.


Art. 5 - IMMOBILI DELLE STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

1. A parziale modifica della nonna primaria contenuta nell'art. 7 comma 1, lett. a) del D. Lgs 504/92 l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo stato, dalle Regioni, dalle Province. dagli altri comuni. dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.



Art. 6 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche dell'Ente.


Art. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa. adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari;

c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate o concesse in uso a terzi a qualsiasi titolo;

d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. a condizione che non risultino locate o concesse in uso a terzi a qualsiasi titolo.


Art. 8 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata. a pena di decadenza. entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.


Art. 9 - FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili , ad esclusione di quelli dichiarati tali a seguito di eventi calamitosi od eccezionali per i quali saranno vigenti specifiche disposizioni normative, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art.8 del decreto.

2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati di cui al punto 1) per i quali non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità od abitabilità. risultano permanentemente inidonei all'uso al quale sono destinati. L'inidoneità è presunta qualora non risulti superabile coli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della l. 457/78.

3. L'inagibilità od inabitabilità è accertata dall' ufficio tecnico comunale a seguito di perizia di tecnico abilitato a carico del proprietario.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione, corredata da apposita documentazione, nelle modalità di cui all'articolo successivo.


Art. 10 - COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO

1. Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. per quanto intervenuto nell'anno precedente. i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni della titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo. e le cause che hanno determinato il diritto ad una esenzione ovvero quello che lo hanno t'atto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero. in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo. il numero civico. il piano, la scala e l'interno.

2 La comunicazione di cui al punto precedente deve essere resa esclusivamente sull'apposito modello lo predisposto cori proprio provvedimento dal Responsabile dei tributo. nominato ai sensi di legge. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e può essere spedita per lettera raccomandata ovvero presentata al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione all'interessato è assegnato un successivo termine non inferiore a 15 gg; se l'interessato non la regolarizza entro questo termine ultimo la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

3. Il responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da fare affiggere almeno 15 gg. prima della scadenza o con altre adeguate modalità di informazione.

4. Saranno comunque ritenute valide le comunicazioni rese dai contribuenti su modelli di dichiarazione o denuncia ufficiali.
 


Art. 11 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504. si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati (la un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. Il contitolare che si avvale di tale facoltà è tenuto a darne comunicazione all'Ente nei termini di cui all' articolo precedente.


Art. 12 - POTERE ACCERTATIVO DELL'ENTE

1. E' stabilito il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo , a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente. anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta. delle sanzioni e degli interessi
Le operazioni di controllo formale previste dal 1 comma dell'art. 11 del decreto saranno effettuate contestualmente e con la stessa scadenza di cui al comma precedente.


Art. 13 - L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. nel testo novellato dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473. è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 , con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale.


Art. 14 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57. della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n.446. una percentuale del gettito potrà essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Si osservano le modalità seguenti:

    la Giunta municipale determina cori propria delibera due misure di percentuali:

1 -  non superiore al 2% del gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente,

2 -  non superiore al 10% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato. coli la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi ed in parte all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta dei suo Responsabile.


Art. 15 - VIGENZA

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.


Art. 16 - FORMALITÀ

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

- è inviato con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata ar. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze .
 

info@montefalco.it

©2003-2005  joty media

Note sui dati pubblicati