Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Montefalco
Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore: 1 Gennaio 1999
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo: Regolamento ICI - N° articoli: 16
Art. 1 .- OGGETTO
1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo
1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo
principi di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli 52
e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
Art. 2 .- ALIQUOTE
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 6 del Decreto, entro i limiti minimo e massimo dallo
stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:
a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per
assicurarne l'equilibrio economico finanziario,. motivati con idonei riferimenti
nell'atto deliberativo;
b) delle diversificazioni previste
dalle norme vigenti c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale. nonché per i soggetti in situazioni di particolare
disagio economico e sociale.
Art. 3 .- DETRAZIONI
1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale. nei limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti con particolare considerazione:
a) delle effettive esigenze dì acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne l'equilibrio economico finanziario, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo;
b) delle agevolazioni da accordarsi
ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Art. 4 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NOTI COMMERCIALI
1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92
si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett.
i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.
16. lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi,
oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà di diritto reale
di godimento o in qualità di locatari o finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7. comma 1, lett. i) del D. Lgs.
504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso. agli
immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e
che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta, dall'art.
11 dello stesso decreto 460.
Art. 5 - IMMOBILI DELLE STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
1. A parziale modifica della nonna primaria contenuta nell'art. 7 comma 1, lett.
a) del D. Lgs 504/92 l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili
posseduti dallo stato, dalle Regioni, dalle Province. dagli altri comuni. dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali
anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in
modo prevalente.
Art. 6 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.
1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari,
dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche dell'Ente.
Art. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti
alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa. adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari;
c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate o concesse in uso a terzi a qualsiasi titolo;
d) Le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato. a condizione che non risultino locate o concesse in uso a terzi a qualsiasi
titolo.
Art. 8 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA
1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti
urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi
nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per
atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione
che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve
essere presentata. a pena di decadenza. entro il termine di tre anni dalla data
in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.
Art. 9 - FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI
1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili , ad esclusione di quelli dichiarati
tali a seguito di eventi calamitosi od eccezionali per i quali saranno vigenti specifiche
disposizioni normative, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art.8
del decreto.
2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati di cui al punto 1) per
i quali non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati
di agibilità od abitabilità. risultano permanentemente inidonei all'uso al quale
sono destinati. L'inidoneità è presunta qualora non risulti superabile coli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti alle lettere a) e b)
dell'art. 31 della l. 457/78.
3. L'inagibilità od inabitabilità è accertata dall' ufficio tecnico comunale a seguito
di perizia di tecnico abilitato a carico del proprietario.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la eventuale sopravvenuta perdita
delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione,
corredata da apposita documentazione, nelle modalità di cui all'articolo successivo.
Art. 10 - COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO
1. Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. per quanto intervenuto nell'anno
precedente. i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni della titolarità
dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo. e le cause che hanno
determinato il diritto ad una esenzione ovvero quello che lo hanno t'atto cessare.
L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero.
in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso
l'indirizzo. il numero civico. il piano, la scala e l'interno.
2 La comunicazione di cui al punto precedente deve essere resa esclusivamente sull'apposito
modello lo predisposto cori proprio provvedimento dal Responsabile dei tributo.
nominato ai sensi di legge. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto
passivo e può essere spedita per lettera raccomandata ovvero presentata al Comune
che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione
all'interessato è assegnato un successivo termine non inferiore a 15 gg; se l'interessato
non la regolarizza entro questo termine ultimo la comunicazione è considerata nulla
a tutti gli effetti.
3. Il responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione
dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da fare affiggere almeno
15 gg. prima della scadenza o con altre adeguate modalità di informazione.
4. Saranno comunque ritenute valide le comunicazioni rese dai contribuenti su modelli
di dichiarazione o denuncia ufficiali.
Art. 11 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992
n. 504. si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati (la un
contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. Il contitolare che si
avvale di tale facoltà è tenuto a darne comunicazione all'Ente nei termini di cui
all' articolo precedente.
Art. 12 - POTERE ACCERTATIVO DELL'ENTE
1. E' stabilito il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo , a quello
cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente.
anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato
avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta. delle sanzioni e degli interessi
Le operazioni di controllo formale previste dal 1 comma dell'art. 11 del decreto
saranno effettuate contestualmente e con la stessa scadenza di cui al comma precedente.
Art. 13 - L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992
n. 504. nel testo novellato dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473. è
fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica giusta
la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 , con particolare
richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per
l'adesione del contribuente ed alla normativa di carattere regolamentare adottata
in proposito dall'amministrazione comunale.
Art. 14 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57. della legge 23 dicembre
1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996
n.446. una percentuale del gettito potrà essere destinata al potenziamento dell'ufficio
tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
Si osservano le modalità seguenti:
la Giunta municipale determina cori propria delibera due misure
di percentuali:
1 - non superiore al 2% del gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza
nell'esercizio precedente,
2 - non superiore al 10% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per
Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione rettifica di
accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;
il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato. coli la stessa
delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni
per l'Ufficio Tributi ed in parte all'attribuzione di compensi incentivanti al personale
dell'ufficio tributario su proposta dei suo Responsabile.
Art. 15 - VIGENZA
Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.
Art. 16 - FORMALITÀ
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato con la delibera, al
Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante
raccomandata ar. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446. insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998
del Ministero delle Finanze .
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