Il vino divenuto quasi “simbolo” della città di Montefalco è sicuramente il Sagrantino; questo nasce come vino della festa, passito e dolce, da abbinare alla torta pasquale umbra, tanto che ogni famiglia aveva una vigna, o anche una sola pianta i cui frutti venivano messi ad essiccare su graticci per ottenere poi un nettare quasi sacro da gustare nelle grandi ricorrenze e soprattutto a Pasqua.
La coltivazione della vite nel territorio di Montefalco risale ad epoca romana; Plinio il Vecchio, nella sua opera enciclopedica sulle scienze naturali, Naturalis Historiae, narra di un vino di particolare pregio ricavato dall’uva “hitriola”. Questa comunque non sembra poter essere identificata con l’uva di “Sagrantino” il cui vitigno, secondo alcuni, fu importato da frati francescani di ritorno dalle predicazioni in dall’Asia Minore.
Prima del 1500 non si hanno documenti ufficiali che parlano di questo vitigno e siccome la varietà “Sagrantino” non presenta somiglianze con altri vitigni si pensa che sia di origine autoctona.
Nel 1979 il Sagrantino ottiene la D.O.C. e nel 1992 gli viene riconosciuta la D.O.C.G. due certificazioni fondamentali per il futuro sviluppo culturale sociale ed economico del territorio.
Le poche viti antiche di Sagrantino ancora vegetanti sono state nel 1998 giustamente etichettate perché memoria storica capace di raccontare momenti di vita e di lavoro del nostro “chi eravamo”.
Il “Sagrantino”, insieme al “Grechetto di Orvieto” e al “Trebbiano di Spoleto” è stato inserito dall’ Università “La Sapienza – Dipartimento di Biologia Ambientale” in un progetto di “esposizione vivente” al Museo dell’ Orto Botanico di Roma intitolata “Collezione delle varietà di vitigni italiani“
Sagrantino di Montefalco secco – D.O.C.G.
È un vino di grande struttura ottenuto esclusivamente da uva di Sagrantino. Grazie al ricchissimo corredo di polifenoli e di tannini, questo vino ha una longevità straordinaria. Necessita quindi di un lungo periodo di affinamento nel legno prima, nella bottiglia poi. Temperatura di servizio: 18°.
Sagrantino di Montefalco passito – D.O.C.G.
Dall’omonima uva si ottiene anche il tradizionale passito. I grappoli vengono scelti accuratamente e messi appassire su graticci per almeno due mesi. Quindi si vinifica fermentando il mosto con le bucce. Si ottiene così un vino passito molto particolare perché, pur essendo un vino dolce, rimane asciutto grazie al suo patrimonio tannico. Temperatura di servizio: 12°.
Montefalco rosso – D.O.C.
Come in molte zone vinicole del Centro Italia, a Montefalco il Sangiovese vanta una notevole tradizione e diffusione. Da qui la nascita del Montefalco rosso dove il Sangiovese si sposa con il Sagrantino che apporta tipicità e struttura a questo vino da tutto pasto. Temperatura di servizio: 16°.
Montefalco bianco – D.O.C.
Vino bianco a base di Grechetto, l’altra uva tipica di questa zona e Trebbiano. Agli aromi ed ai sapori conferiti dal Grechetto, si accompagna la nota freschezza tipica del Trebbiano
La zona di produzione dei vini “Montefalco” è al centro dell’Umbria, in un area di 16.000 ettari totalmente collinare, in un ottima posizione e dalle particolari caratteristiche geologiche.
Al fine di “coordinare le aziende della zona e di condurle nella costante ricerca della qualità e della valorizzazione dei vini del loro territorio” e di tutelare e diffondere i vini della zona di Montefalco, “Montefalco Rosso e Bianco”, a denominazione di origine controllata, e “Montefalco Sagrantino”, a denominazione di origine controllata e garantita, nel 1981 i produttori della zona si sono riuniti nel “Consorzio Tutela Vini Montefalco“. La “rifondazione” di questo Consorzio si ebbe però nel 2001, per adeguamento alle normative.
Di seguito una mappa delle cantine aderenti al Consorzio Tutela Vini Montefalco, aggiornata dalle pagine del Consorzio stesso al mese di Ottobre 2018.
Fin dal 1400 si hanno testimonianze documentali di come il Comune di Montefalco ha sempre inteso disciplinare la coltivazione e la raccolta dell’uva, nonché la produzione e vendita del vino…
Nell’ anno 1425
Lo Statuto Comunale prevedeva:
• la conservazione degli impianti delle vigne;
• la tutela particolare delle loro proprietà;
• le penalità per chi rubava l’uva;
• la licenza per la vendita delle uve;
• il divieto di esportazione del prodotto fuori dai confini comunali;
• la vendita dell’uva in piazza doveva essere autorizzata dal notaio del Comune.
Nell’ anno 1540
Il Consiglio Comunale stabiliva ogni anno la data di inizio della vendemmia e prevedeva pene severe per i contravventori:
“nessuna persona ardisca o presuma vendembiar vign’alcuna avanti il 20 settembre in pena di 10 libre…” (Riformanze 1536 – 1541). Con questo atto l’Amministrazione Comunale evidenziava una particolare attenzione per i vini di qualità, prodotti da uve sane e mature, anticipando di qualche secolo gli attuali disciplinari di produzione del vino.
Nell’anno 1703
Un decreto della Sacra Congregazione del Buon Governo, del 22 settembre, richiesto dal Comune di Montefalco, consentiva ai Frati Minori Conventuali di San Francescodi Montefalco la vendita “al minuto” del loro vino, a condizione che pagassero la tassa della gabella. Il Comune allegò tale decreto, ritenuto molto importante, allo Statuto Comunale tradotto in volgare nel 1692.
Statuto del Comune di Montefalco del 1425, tradotto in italiano volgare nel 1692 ad opera di Giovan Francesco Guarini
Rubrica 2. Della pena di chi dà danno alla vigna.
Niuna persona di Montefalco, o suo distretto ardisca, o presuma d’entrare nella vigna di veruno in pena di 10 soldi. E nondimeno in qualsivoglia de’ casi predetti, paghi per ogni graspo, che bavera colto insino a tre graspi, 2 soldi; da indi in su paghi 5 soldi per qualunque graspo. Se poi havrà colte l’uve delle pergole, sia punito di simil pena, come se fosse entrato in una vigna. E chiunque sarà stato ritrovato portar l’uve acerbe, o mature, e non havesse vigna propria, o in afritto, o a lavoreccio; sia punito, come se fosse entrato in vigna di alcuno, et havesse colto l’uve, se non havesse provato, che dette uve gli fossero state date da alcuno. E qualunque sarà stato trovato portar’una forcinella, o mordacchia, o pertica atta a coglier l’uve, o altra cosa simile; si punisca come se havesse colto l’uve. Li minori di 10 anni sino in 7 giudicati dall’aspetto per detto notaro in detti danni dati si puniscano in mezza pena. Ma se da 7 in giù, niuna pena paghino. Et in tutti i casi, ove si tratti de’ danni dati con bestie, o senza bestie, il padre sia obbligato per il figlio, et il padrone per il servitore, mentre che le suddette cose non habbian luogo né i danni dati, cioè nelle predette vigne nelli mesi di Novembre, Decembre, Gennaro e Febbraro.
Rubrica 6. Della pena di chi porta i pali delle vigne altrui.
Nessuna persona ardisca, o presuma cavar, o portar pali nuovi, o vecchi dalle vigne altrui del distretto di Montefalco, o d’alcuni d’essi, in pena di 25 soldi per ciascuno, e per ogni volta; e qualsivoglia persona s’intenda haver portato via i pali da esse vigne, che sarà ritrovata, o haver i pali nelle pertinenze d’esse vigne; se non fossero i pali di colui che li portasse alla sua vigna, o che l’avesse a lavoreccio. E eh’il Notaro de’ danni dati sia tenuto farne inquisizione in qualsivoglia mese, e quel che per mezo d’inquisizioni havrà trovato detti delinquenti, debbia di fatto punire, et esiger le suddette pene, e farle pervenir nel Comune, in pena di dieci libre di denari del suo salario. E ciò non habbia luogo in quel, che li portaranno dalla vigna propria, o in affitto.
2018